Convenzione Confartigianato-Scf PDF Stampa E-mail

Ecco i dettagli dell'accordo                                             

Confartigianato ha sottoscritto un accordo con SCF – Consorzio Fonografici la “Convenzione per la diffusione in pubblico di fonogrammi in pubblici esercizi, esercizi commerciali, esercizi artigiani aperti al pubblico e strutture ricettivo-alberghiere”,

così ponendo fine, a beneficio dei propri associati, alla lunga querelle sui diritti connessi che, negli ultimi anni, aveva visto contrapposti la federazione ed il Consorzio dei produttori discografici circa l’obbligo o meno dei diritti medesimi da parte di utilizzatori di apparecchi idonei alla riproduzione musicale, laddove non vi sia scopo di lucro, specie nei casi in cui trattasi di musica d’ambiente diffusa attraverso la radio e la TV.
Come noto, peraltro, la Confederazione aveva promosso un giudizio presso il Tribunale di Milano contro SCF e le pretese della medesima avanzate nei confronti di diversi associati. La stipula della convenzione, per importi ridotti rispetto alle originarie pretese di SCF e con una sostanziale sanatoria a titolo ricognitorio del pregresso, consente di far cessare sui territori un’azione di recupero talvolta particolarmente aggressiva e va di pari passo con la scelta analoga delle altre organizzazioni dell’Artigianato e del Commercio che hanno ritenuto opportuno firmare una convenzione con SCF.
La convenzione mette gli associati appartenenti alle categorie degli esercizi commerciali, artigiani e dei pubblici esercizi nella condizione di assolvere il diritto per il 2011 versando compensi notevolmente ridotti, nonché di sanare le annualità pregresse versando o 25 Euro a titolo forfettario per i soli acconciatori ed operatori dell’estetica oppure il 50% della tariffa richiesta per il 2010 per gli altri esercenti, senza l’aggiunta d’interessi o altre somme a vario titolo.
Ai titolari di strutture alberghiere e ricettive si consente, inoltre, di beneficiare della stessa scontistica di cui godono i colleghi associati alle omologhe Organizzazioni appartenenti ad altre Confederazioni da tempo stipulanti accordi con SCF, con la differenza che gli associati Confartigianato potranno beneficiare della sanatoria per il pregresso versando il solo importo dovuto per il 2010 (decurtato del 30% in caso di attività stagionale), cui si applicherà lo sconto del 15% dovuto agli associati.
Il pagamento dei compensi dovrà avvenire entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno ovvero entro 30 giorni dall’apertura del nuovo Esercizio. I termini indicati si applicano anche alle attività stagionali. Limitatamente ai compensi dovuti fino all’anno solare 2011, il termine dianzi stabilito viene prorogato al 31 maggio 2011.
Resta inteso che, decorsa tale scadenza di pagamento, il compenso dovuto verrà determinato sulla base della sola tariffa di riferimento e all’esercente inadempiente al quale non saranno riconosciute le riduzioni spettanti, verranno altresì applicati gli interessi moratori.
Gli esercenti potranno corrispondere a SCF i compensi previsti a mezzo di versamento sul conto corrente postale oppure sul conto corrente bancario intestati a SCF, che saranno pubblicamente comunicati sul sito di SCF (www.scfitalia.it). Il pagamento potrà essere altresì effettuato utilizzando procedure di pagamento on-line disponibili attraverso il sito web. 

BOLLETTINO DIRITTI DISCOGRAFICI 2011

BOLLETTINO SANATORIA DIRITTI ANNI PREGRESSI  

(14 aprile 2011)