Recupero sgravio per settore edile PDF Stampa E-mail

Entro il 16 marzo 2012                     

Il 16 marzo 2012 è il termine ultimo per provvedere al recupero dello sgravio dell’11,50% per il settore edile; l’agevolazione decorre da gennaio 2011 fino a dicembre 2011. Lo prevede la circolare Inps n. 154 del 14 dicembre 2011.

Ne hanno diritto le aziende iscritte alla cassa edile, che hanno i requisiti di regolarità contributiva certificata dalla cassa, che rispettano il CCNL e non hanno riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

Tali aziende devono essere in regola con quanto previsto per il DURC interno ed aver presentato apposita dichiarazione all’INPS.

Il beneficio è rappresentato da una riduzione contributiva nella misura dell’11,50%  sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, dunque, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale. La riduzione contributiva non spetta, inoltre, per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (es. assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento/reinserimento) e non coinvolge gli apprendisti.

(20 gennaio 2012)