| Sub-fornitura: ribadita la necessità della forma scritta |
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Nullo il contratto di subfornitura in assenza di forma scritta: È quanto si ribadisce con una recente sentenza del Tribunale di Prato. Alla base della sentenza, l’art. 2 della legge 192/1998, che disciplina per l’appunto il contratto di fornitura. La sentenza conferma quella che è la ratio alla base della norma, che è di evitare abusi da parte dell'impresa committente (spesso l’unico cliente del fornitore), prevedendo espressamente che il contratto debba essere stipulato in forma scritta a pena di nullità e che in caso di nullità il subfornitore abbia comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto.(4 marzo 2011)
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