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ART. 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita un'Associazione sindacale di categoria volontaria tra gli artigiani, i piccoli
imprenditori ed i lavoratori autonomi della Provincia di Torino.
Essa assume la denominazione di CONFARTIGIANATO TORINO Unione Artigiana (indicata
in seguito come "Associazione"), con sede legale in Torino, attualmente in via Cernaia n. 20.
L'Associazione aderisce alla Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (Confartigianato)
con sede in Roma.
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ART. 2
SCOPI E COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione è apartitica, non ha scopi di lucro e si propone di
promuovere ed attuare tutte le iniziative atte ad agevolare le aziende associate
nell'espletamento delle formalità e degli obblighi legali necessari al migliore e corretto
andamento delle imprese stesse;
al fine pertanto di fornire un'assistenza il più possibile completa in materia di lavoro,
fiscale, commerciale, previdenziale ed in ogni
altro campo che possa interessare ovvero essere richiesto dagli associati, l'Associazione
potrà anche predisporre specifici servizi attinenti la tenuta ed elaborazione delle paghe,
della contabilità aziendale ai fini sia delle imposte indirette sia di quelle dirette, la
compilazione di dichiarazioni, atti, denunce di natura fiscale, tributaria, amministrativa,
etc. L'Associazione si propone altresì di:
a) collegare le aziende, le piccole imprese ed i laboratori artigiani, compresi gli artigiani
esercenti un'attività in conto proprio anche se non proprietari d'azienda o in ogni caso
senza dipendenti, operanti nel territorio provinciale per promuoverne la collaborazione;
b) adoperarsi con ogni mezzo allo sviluppo della produzione, attraverso il miglioramento
dell'istruzione tecnica ed artistica, promuovendo studi per la risoluzione dei problemi
in tali campi, al fine di perfezionare le qualità proprie dell'impresa artigiana;
c) promuovere e partecipare ad ogni iniziativa di carattere culturale e produttivo, tesa
a valorizzare l'artigianato piemontese in Italia ed all'Estero;
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d) trattare con le competenti Organizzazioni Sindacali dei lavoratori:
- la stipulazione dei contratti di lavoro per il settore o le singole categorie;
Tutte le questioni inerenti i rapporti di lavoro in generale ed in particolare la soluzione
delle controversie che possano sorgere in relazione all'applicazione dei contratti nei
rapporti tra datori di lavoro e lavoratori;
e) raccogliere tutte le informazioni e i dati che interessano l'attività , il progresso tecnico,
artistico e commerciale dell'artigianato o comunque delle piccole aziende; istituire appositi
schedari di carattere economico-commerciale;
f) intrattenere e sviluppare costanti rapporti con tutte le Autorità locali (Comuni, Provincia,
Regione, ecc.) e Centrali, con le Organizzazioni della produzione e con tutti quegli Enti
con i quali intercorrono rapporti culturali, artistici, tecnici, economici e sindacali;
g) sviluppare contatti con il mondo della scuola favorendo le iniziative dirette al
miglioramento della formazione professionale ed artistica dei giovani. Non è consentita,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, la distribuzione,
anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'Associazione.
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ART. 3
AMMISSIONE ED ASSOCIAZIONE
Possono far parte dell'Associazione:
a) le imprese che la legislazione vigente definisce artigiane purché abbiano la sede
nell'ambito della Provincia di Torino;
b) le piccole imprese ed i lavoratori autonomi che pur non esercitando esclusivamente
un'attività di carattere artigianale sono in regola con la normativa vigente;
c) gli artigiani non più in attività che siano stati iscritti all'Associazione per almeno 10
(dieci) anni.
L'ammissione deve essere richiesta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa,
che è tenuto a rilasciare tutti i dati necessari alla sua identificazione e quanto possa
essere richiesto ai fini statistici. Non è ammessa, per i soci, l'appartenenza ad altre
organizzazioni similari della Provincia. In caso di comprovata appartenenza ad altra
Associazione similare, l'associato cessa di far parte dell'Associazione su semplice
comunicazione della Presidenza e senza alcun diritto di rimborso della quota associativa.
Egli avrà comunque diritto di ricorrere (entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento)
al Collegio dei Probiviri il cui giudizio è inappellabile.
La richiesta di ammissione è accolta con il rilascio della tessera.
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ART. 4
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
L'iscrizione all'Associazione vale per l'anno finanziario (12 mesi) stabilito dal Consiglio
Direttivo e s'intende tacitamente rinnovata
per un eguale periodo (e per i successivi anni) se non perviene da parte del socio lettera
raccomandata di dimissioni tre mesi prima della scadenza.
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Gli associati s'impegnano a rispettare le norme del presente Statuto; inoltre non possono
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trattare né tanto meno definire questioni di carattere generale se non attraverso gli
organi dell'Associazione.
Ciascun socio, in mancanza di formale autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo,
agisce esclusivamente in nome e per conto proprio senza vincolare l'Associazione.
Il socio in regola con i contributi associativi (di cui all'arto 5) ha diritto a tutti i servizi
offerti dall'Associazione ed a partecipare,
senza vincoli temporali, alla vita associativa in tutte le sue forme.
Gli Associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello
Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.
Partecipa alle assemblee con diritto di voto.
È eleggibile, purché in attività , ad ogni carica sociale, ad eccezione
di quella di Presidente, a partire dal 2° anno di iscrizione all'Associazione.
Per ogni controversia ha diritto di ricorrere al Collegio dei Probiviri il cui giudizio è inappellabile.
Il socio s'impegna a versare i contributi di cui all'arto 5.
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ART. 5
CONTRIBUTI
Ogni associato è tenuto a versare:
a) la quota associativa per l'anno in corso entro i termini previsti;
b) eventuali quote integrative.
Le quote di cui ai punti precedenti sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo
e non sono rivalutabili né trasmissibili ad altri se non agli eredi per causa di morte.
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ART. 6
PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
La qualità di socio si perde:
a) per lo scioglimento dell'Associazione, senza il diritto per il socio di pretendere la
restituzione del contributo già versato;
b) per mancato versamento del contributo annuale, nei termini d'uso;
c) per morte, per dimissioni, per condanne penali superiori ai sei mesi (esclusi i reati
colposi), per fallimento, con diritto di riammissione in seguito a riabilitazione;
d) per deliberazione di espulsione del Consiglio Direttivo nei casi di:
. indegnità morale;
. mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 3;
. per gravi motivi.
La deliberazione di cui al punto d) del Consiglio Direttivo è adottata con il voto favorevole
della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo stesso, anche se non presenti
alla deliberazione.
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ART. 7
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ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea Generale dei Soci;
b) l'Assemblea dei Consigli di Categoria e di Mestiere;
c) il Consiglio Direttivo;
d) la Giunta Esecutiva;
e) il Presidente;
f) il Collegio dei Sindaci;
g) il Collegio dei Probiviri.
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ART. 8
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ogni volta
che se ne ravvisi la necessità . L'Assemblea Generale delibera:
a) su relazioni del Presidente su questioni di particolare importanza relative all'impostazione
delle attività dell'Associazione e sulle finalità espresse dall'art. 2 del presente Statuto;
b) sulle proposte di modifica dello Statuto;
c) sulle proposte di scioglimento dell'Associazione.
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ART. 9
ASSEMBLEA DEI CONSIGLI DI CATEGORIA E DI MESTIERE
I Consigli Provinciali di Categoria e di Mestiere, i cui Membri in
veste anche di grandi elettori rappresentano tutti i soci dell'Associazione, sono riuniti
in assemblea una volta all'anno per discutere
ed approvare le relazioni del Presidente e del Collegio dei Sindaci ed entro il mese di
maggio di ogni anno, i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione predisposti dal
Presidente e dal Direttore.
L'Assemblea dei Consigli di Categoria e di Mestiere elegge, con cadenza quadriennale:
a) il Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti in numero di tre effettivi e di due supplenti;
b) il Collegio dei Probiviri nel numero di sette componenti, scelti fra le persone che non
ricoprono cariche elettive nel Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Per le modalità di convocazione e funzionamento dell'Assemblea valgono le stesse regole
del presente Statuto contenute nelL'art. 10.
L'Assemblea dei consiglieri di categoria e di mestiere è inoltre chiamata a deliberare la
vendita degli immobili di proprietà dell'Associazione; la deliberazione, affinché abbia
validità , deve avere la partecipazione al voto di almeno i due terzi degli aventi diritto e
sarà esecutiva se avrà avuto il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
La convocazione dell'Assemblea per la cessione di immobili dovrà essere effettuata a
mezzo lettera raccomandata a.r. da spedirsi almeno due settimane prima della data stabilita.
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ART. 10
CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è convocata mediante circolare e/o comunicazione sul periodico dell'Associazione
a firma del Presidente o di uno dei due vice Presidenti.
La convocazione è notificata agli associati da otto a quindici giorni prima della data
dell'Assemblea, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolgerÃ
l'Assemblea stessa e con annesso l'ordine del giorno, al quale non potranno essere
apportate modifiche nel corso dell'Assemblea.
L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metÃ
più uno degli associati in regola nei rapporti amministrativi con l'Associazione ed in
seconda convocazione, che dovrà avvenire il giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti.
È ammessa la facoltà di delega. La delega deve risultare da atto scritto e ogni socio non
può cumulare più di due deleghe. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei
presenti per alzata di mano; nel caso di richiesta, da parte di almeno un terzo dei
presenti, delibera per scrutinio segreto.
Le votazioni per elezione sono fatte normalmente a scrutinio segreto.
L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato tra i soci presenti. Il Presidente
dell'Assemblea, all'inizio della riunione, compierà la verifica dei poteri.
La funzione di Segretario verbalizzante è adempiuta dal Direttore dell'Associazione o da
un funzionario della stessa da lui incaricato. Le deliberazioni dell'Assemblea devono
risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante
e, nel caso di elezioni, anche dai due soci scrutatori.
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ART. 11
CONSIGLIO DIRETTIVO:
SUE ATTRIBUZIONI E SUO FUNZIONAMENTO
Il Consiglio Direttivo è composto dai Delegati di Categoria nominati dalle singole categorie
e da quelli di zona.
Possono far parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, sempre che il Consiglio stesso
ne deliberi l'accettazione, i Presidenti di altre Organizzazioni artigiane operanti nelle zone
della Provincia di cui all'art. 24, i quali avranno voto deliberativo o consultivo a discrezione
del Consiglio Direttivo stesso.
Potranno inoltre essere chiamati a far parte del Consiglio Direttivo, a titolo consultivo,
i presidenti, i vice-presidenti ed i delegati di categoria e di zona nonché gli associati dei
quali il Consiglio Direttivo ritenga opportuno utilizzare l'esperienza.
Le attribuzioni del Consiglio Direttivo sono le seguenti:
a) eleggere (a scrutinio segreto) in seconda convocazione, con distinte elezioni, il
Presidente e i due Vice Presidenti: per l'elezione dei due Vice Presidenti il consiglio
Direttivo potrà tener conto delle indicazioni fornite a tale proposito dal neoeletto Presidente;
b) eleggere (a scrutinio segreto) in seconda convocazione, con distinte elezioni, i membri
della Giunta Esecutiva;
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c) esaminare le relazioni e i bilanci, predisposti dal Presidente e dal Direttore e la relazione
del Collegio dei Sindaci;
d) fissare l'entità e le modalità di riscossione dei contributi associativi ed integrativi;
e) determinare ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che esorbiti dall'ordinaria
amministrazione;
f) nominare il Direttore dell'Associazione;
g) deliberare sulle domande di ammissione di Enti o altre Associazioni all'Associazione stessa;
h) deliberare su eventuali adesioni dell'Associazione ad altri Enti o Associazioni;
i) designare i rappresentanti delle categorie in tutti quegli enti e organi nei quali tale
rappresentanza è richiesta o è reputata necessaria;
j) deliberare su ogni oggetto sottoposto dal Presidente e dalla Giunta Esecutiva;
k) ratificare la nomina dei delegati di zona;
I) indire referendum scritti per deliberazioni di particolare importanza che riguardino
tutte le categorie, escluse le elezioni degli organi dell'Associazione;
m) curare in genere il conseguimento dei fini statutari dell'Associazione ed il loro rispetto
da parte degli associati;
n) convocare l'Assemblea Generale se richiesta a norma dell'art. 8 del presente Statuto;
o) approvare l'istituzione di nuove categorie;
p) deliberare sull'espulsione dei soci a norma dell'art. 6;
q) decidere su tutte le variazioni strutturali dell'Associazione, compresa l'eventuale
organizzazione territoriale.
Per quanto riguarda i punti a) e b) viene precisato che in caso di parità di voti tra due
candidati sarà eletto il più anziano di età , a meno che il Consiglio non deliberi, a
maggioranza, di ripetere l'operazione di voto.
I candidati alle cariche di Presidente o di Vice Presidente possono anche essere scelti
al di fuori del Consiglio Direttivo fra gli iscritti all'Associazione con almeno cinque anni
di anzianità di iscrizione purché in attività : non è pertanto vincolante il fatto che i candidati
siano stati precedentemente eletti delegati di categoria.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni quattro mesi e in ogni caso quando ne
faccia richiesta il Presidente o la metà dei componenti del Consiglio. È presieduto dal
Presidente e in caso di sua assenza od impedimento da uno dei due Vice Presidenti.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti
e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal
Presidente, o da suo sostituto, e dal Segretario verbalizzante.
La funzione di Segretario verbalizzante è adempiuta dal Direttore o da un funzionario
dell'Associazione da lui incaricato.
I membri del Consiglio Direttivo, che non intervengono a tre riunioni consecutive, senza
giustificato motivo, decadono dalla carica ne sono sostituiti su designazione delle categorie
di appartenenza.
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ART. 12
GIUNTA ESECUTIVA E SUOI COMPITI
La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, da due Vice Presi-
denti e da due Membri eletti in seno al Consiglio Direttivo.
La Giunta Esecutiva adempie ai compiti ed esercita i poteri conferitele dal Consiglio Direttivo.
In caso di urgenza, la Giunta Esecutiva può esercitare poteri, anche senza il conferimento
degli stessi da parte del consiglio Direttivo, purché questi li ratifichi nella sua prima
riunione successiva all'esercizio di tali poteri.
La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente o dalla maggioranza dei suoi membri.
Essa è validamente costituita con la presenza di quattro membri ed è indispensabile la
presenza del Presidente o di uno dei due Vice Presidenti. Delibera a maggioranza assoluta
dei membri presenti.
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ART. 13
PRESIDENTI E SUOI COMPITI
Il Presidente esegue le deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo,
della Giunta Esecutiva e cura che l'andamento dell'Associazione sia conforme allo Statuto.
Egli rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio.
Predispone i bilanci annuali con il Direttore.
Deposita la firma presso quegli Istituti di Credito nei quali l'Associazione deposita i fondi sociali.
Ha il compito di tentare la conciliazione delle vertenze di qualsiasi tipo insorte tra i soci,
prima di rimetterle alla decisione dei Collegio dei Probiviri.
Presiede la Giunta Esecutiva, il Consiglio Direttivo e ne sottoscrive i verbali. Convoca
l'Assemblea Generale e l'Assemblea dei Consigli di Categoria e di Mestiere.
Gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione presentando relazioni periodiche
sull'andamento della medesima. Mantiene inoltre contatti con gli organi provinciali,
regionali, nazionali e di governo e con tutti gli Enti che possono interessare l'Associazione.
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ART. 14
VICE PRESIDENTI E LORO COMPITI
I due Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e,
con sua delega scritta; adempiono alle funzioni indicate nell'articolo precedente.
Qualora, per qualsiasi motivo, si rendesse vacante la carica di Presidente, le funzioni
vengono assunte ad interim dal Vice Presidente che al momento dell'elezione ha raccolto
il maggior numero di voti (a parità di voti le mansioni saranno svolte dal Vice Presidente
più anziano per carica ricoperta).
Tale Vice Presidente dovrà procedere, entro trenta giorni, a convocare il Consiglio Direttivo
per l'elezione del nuovo Presidente.
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ART. 15
COLLEGIO DEI SINDACI O REVISORI DEI CONTI
Ai Sindaci o Revisori dei Conti sono demandate, in quanto applicabili, le funzioni di cui
agli artt. 2403,2404,2407 del Codice Civile vigente.
I Sindaci, eletti dall'Assemblea dei Consigli di Categoria e di Mestiere in numero di tre
effettivi e due supplenti, nella loro prima riunione eleggeranno il proprio Presidente.
Essi possono partecipare - se richiesti - alle sedute del Consiglio Direttivo a titolo
puramente consultivo, sempre per quanto riguarda le materie finanziarie ed amministrative.
Possono essere eletti alla funzione di Sindaco persone che abbiano particolare competen-
za in materia amministrativa, anche se estranei all'Associazione.
Per quanto concerne le eventuali sostituzioni dei Sindaci, si rinvia all'art. 2401 del Codice
Civile vigente in quanto applicabile.
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ART. 16
DURATA DELLE CARICHE
Il Presidente, i due Vice Presidenti, i Membri della Giunta Esecutiva, i Membri del Consiglio
Direttivo, i Delegati ed i Consiglieri di Mestiere, i Delegati di zona, il Collegio dei Sindaci,
il Collegio dei Probiviri, durano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili ad eccezione
del Presidente che è eleggibile solo per due mandati consecutivi.
Qualora alle cariche di Presidente o di Vice Presidente venga eletto un delegato di
categoria, lo stesso può cessare di rappresentare la sua categoria e in tal caso la sua
carica viene ricoperta - anche in Consiglio Direttivo, dal Delegato di Mestiere appartenente
alla stessa Categoria che ha ricevuto più voti dopo quelli attribuiti al Delegato di Categoria
ora presidente o vicepresidente.
Analogamente al delegato di mestiere eletto Presidente subentrerà nella carica il
"Consigliere del suo mestiere che gli succede in graduatoria" .
Nel caso che qualche componente il Consiglio Direttivo venga chiamato a ricoprire cariche
pubbliche, il Consiglio Direttivo stesso potrà riconoscere eguale possibilità stabilita nel
precedente comma al Consigliere interessato, in seguito a sua precisa domanda.
Il Presidente, i due Vice Presidenti, i Membri del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva
e degli altri organi sociali decadono dalla carica nel caso in cui esplichino attività partitica
particolarmente assorbente, con la possibilità , venuta meno l'impegno partitico, di
ripresentarsi alle successive elezioni.
Spetterà al Consiglio Direttivo pronunciarsi su questi casi, con possibilità dell'interessato
di rivolgersi al Collegio dei Probiviri.
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ART. 17
PATRIMONIO E CASSA DELL'ASSOCIAZIONE
La cassa dell'Associazione è costituita:
. dalle quote associative e integrative versate dagli associati;
. dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
. dagli interessi attivi dei depositi bancari;
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. dalle erogazioni fatte da soci, persone ed Enti, purché finalizzate all'attività dell'Associazione.
Con detti fondi si provvederà alle spese per il funzionamento dell'Associazione ed a tutti
gli impegni in genere per lo svolgimento dell'attività associativa.
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ART. 18
CONSIGLIO ARTISTICO
In seno all'Associazione potrà essere costituito un Consiglio Artistico composto da artisti
e artigiani di chiara fama e provata competenza.
Tale Consiglio avrà un proprio regolamento che diverrà parte integrante del presente
Statuto, previa ratifica del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
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ART. 19
COLLEGIO DEI MAESTRI ARTIGIANI ED ESPERTI DI MESTIERE
Qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità si potrà costituire un Collegio dei Maestri
Artigiani ed Esperti di Mestiere.
Tale organo avrà un proprio regolamento che diverrà parte integrante del presente
Statuto previa ratifica del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
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ART. 20 - ORGANIZZAZIONE DELLE ARTI E DEI MESTIERI
Gli iscritti all'Associazione sono ripartiti a seconda della loro attività in mestieri e categorie.
Ogni categoria può comprendere più mestieri, il cui numero può variare sia col sorgere
di nuove attività e tecnologie, sia con la scomparsa di alcuni di essi.
I soci appartenenti ad ogni mestiere eleggono in assemblea i propri Consiglieri in numero
massimo di sette.
Spetta ai Consiglieri di Mestiere eleggere il Delegato di Mestiere. A loro volta i Delegati
di Mestiere appartenenti ad una medesima categoria eleggono il Delegato di Categoria
il quale farà parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Nel caso di categorie composte da un unico mestiere, i Consiglieri eletti prowederanno
direttamente all'elezione del Delegato di Categoria.
Qualora un mestiere fosse composto da meno di dieci aderenti gli stessi saranno
raggruppati in altro mestiere della medesima categoria.
Alle cariche di Delegato di Mestiere o di Delegato di Categoria non potranno essere eletti
gli associati che non sono più in attività alla data dell'Assemblea di cui al successivo art. 22.
Il Delegato di Categoria o di Mestiere che dovesse cessare la propria attività nel corso
del mandato decadrà dalla carica salvo il parere contrario del Consiglio di Categoria su
istanza del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Qualora per qualsiasi motivo si rendesse vacante la carica di Delegato di Categoria, le
funzioni vengono assunte ad interim dal Delegato di Mestiere più anziano o, nel caso
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di categorie composte da un unico mestiere, dal Consigliere più anziano.
Il Delegato ad interim dovrà procedere, entro trenta giorni, a convocare i Delegati di
Mestiere per l'elezione del nuovo Delegato di Categoria.
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ART. 21
ASSEMBLEA ED ELEZIONI DEI DELEGATI DI CATEGORIA E DEI DELEGATI DI
MESTIERE
Ogni quadriennio saranno indette, tra gli associati in attività , le elezioni per il rinnovo
delle cariche sociali nelle categorie, secondo le modalità previste negli artt. 10 e 21.
La convocazione dell'Assemblea di Categoria e del Mestieri in essa rientranti sarà effettuata
dal Delegato di Categoria in carica.
Le elezioni dovranno essere concluse entro il mese di ottobre successivo all'Assemblea
dei Consigli di Categoria e di Mestiere.
Il Delegato di Mestiere nominato Delegato di Categoria potrà mantenere la sua carica
originaria: nel caso in cui rifiuti sarà sostituito nel disimpegno del primitivo incarico dal
Consigliere del suo mestiere che gli succede nella graduatoria delle votazioni.
Alla riunione dei Delegati di Mestiere per la nomina del Delegato di Categoria dovrÃ
essere presente la metà più uno degli aventi diritto, con facoltà di delega non superiore
ad una per ogni Delegato. Le votazioni dovranno risultare da verbale redatto dal Segretario
dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, portati a
conoscenza dell'Assemblea e trasmessi alla Direzione dell'Associazione.
A tali elezioni può presenziare, con le funzioni di osservatore e tutore delle norme
statutarie, un membro del Consiglio Direttivo inviatovi dallo stesso.
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ART. 22
ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE
Al fine di valorizzare anche la realtà territoriale oltre a quella delle categorie, l'Associazione
potrà provvedere ad un'organizzazione provinciale più capillare istituendo delegati zonali:
la determinazione delle zone e la nomina dei singoli delegati saranno deliberate dal
Consiglio Direttiva. Tali zone potranno comprendere un solo Comune ovvero più Comuni
limitrofi e dovranno avere una consistenza di almeno 150 associati.
Tali Delegati parteciperanno alle riunioni del Consiglio Direttiva senza diritto di voto.
Inoltre all'Associazione possono aderire anche Associazioni artigiane autonome operanti
nel territorio provinciale che intendono mantenere, per motivi di carattere contingente,
la loro autonomia organizzativa. L'accettazione di tali associazioni dovrà essere approvata
dal Consiglio Direttiva, previa richiesta deliberata dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione
richiedente.
Il Presidente dell'organismo entrante farà parte di diritto del Consiglio Direttiva
dell'Associazione con voto deliberativo o consultivo a discrezione del Consiglio Direttivo
stesso. I soci saranno informati dell'avvenuta adesione tramite comunicazione sul periodico
dell'Associazione.
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Confartigianato Torino - www.confartigianatotorino.it
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ART. 23
ATTRIBUZIONE E COMPITI DEI DELEGATI DI CATEGORIA, DEI DELEGATI DI
MESTIERE E DEI DELEGATI DI ZONA
Ai delegati di Categoria, oltre ai compiti loro assegnati per l'appartenenza al Consiglio
Direttivo ed espressi nell'art. 11 del presente Statuto, sono attribuiti i seguenti compiti:
a) curare l'efficienza associativa della propria categoria attraverso periodiche riunioni
del Consiglio di Categoria;
b) esplicare tutta la loro attività in concordia con il Consiglio Direttivo per la realizzazione
degli scopi e compiti dell'Associazione, espressi nell'art. 2 del presente Statuto.
I Delegati di Mestiere devono:
a) collaborare strettamente con i Delegati di Categoria per il raggiungimento dell'efficienza
associativa degli appartenenti al proprio mestiere;
c) prestare tutto il loro ausilio per il raggiungimento degli scopi enunciati nell'art. 2
del presente Statuto sempre nel limite della loro competenza.
Ai Delegati di zona potranno essere attribuiti i seguenti compiti:
a) collaborare con i Delegati di Mestiere per il raggiungimento dell'inquadramento
associativo degli artigiani della zona:
b) riferire alla direzione dell'Associazione sui problemi e sulle questioni tecniche che si
presenteranno durante la discussione nelle riunioni di zona.
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ART. 24
DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE
Il Direttore ha il compito di attuare tutti i provvedimenti presi dai Presidenti e dal Consiglio
Direttivo, sovrintendendo su tutti gli uffici dell'Associazione e provvedendo al buon
andamento dei servizi dei quali è responsabile:
a) dirigere gli Uffici ed impartire direttive al personale da lui dipendente per quanto riguarda:
1. trattamento economico;
2. disciplina;
3. orario di lavoro;
4. ripartizione di compiti;
b) mantenere il collegamento con eventuali servizi esterni dell'Associazione;
c) provvedere all'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta
Esecutiva e di quegli incarichi che gli fossero affidati dal Presidente;
d) assecondare l'opera di quei dirigenti che fossero investiti di particolari incarichi sia
di carattere continuativo sia temporaneo, affiancandoli, ove occorra, con l'assistenza di
funzionari o impiegati;
e) curare i rapporti di segreteria con la Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato
e tenere informato il Consiglio Direttivo sulle disposizioni interessanti le varie categorie
ed il complesso organizzativo;
f) segnalare al Consiglio Direttivo quei provvedimenti che ritiene opportuni al miglior
funzionamento interno ed al maggior sviluppo organizzativo;
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g) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva in qualità di
segretario e consulente, esponendo il proprio parere su ogni questione;
h) partecipare alle Assemblee Generali in qualità di segretario verbalizzante. In caso di
necessità potrà delegare un funzionario dell'Associazione a svolgere la funzione di
segretario verbalizzante.
Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo e non può ricoprire alcuna carica sociale.
In proposito si potrà tenere conto dei suggerimenti della Confederazione Generale Italiana
dell'Artigianato.
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ART. 25
ANNO FINANZIARIO
Canna finanziario dell'Associazione va dal! o gennaio a13! dicembre di ogni anno e potrÃ
essere variato dal Consiglio Direttivo. Annualmente dovrà essere redatto un rendiconto
economico e finanziario rispecchiante l'andamento delle attività dell'Associazione.
La campagna del tesseramento per il nuovo anno finanziario potrà comunque iniziarsi
già con il! o novembre di ogni anno.
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ART. 26
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Qualunque controversia di carattere associativo che dovesse sorgere fra gli aderenti
all'Associazione, può essere deferita all'esame del Collegio dei Probiviri, composto di
sette membri, che ne tenterà il componimento in via amichevole.
Il Collegio dei Probiviri dovrà soprattutto stabilire se l'operato dei soci deferiti al suo
giudizio sia stato di danno all'immagine dell'Associazione, alle sue strutture e contrario
alle norme dello Statuto e ai doveri dei soci.
Nei confronti dei soci, il Collegio dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:
1) riprovazione;
2) sospensione;
3) espulsione.
Nella sua prima convocazione, che dovrà avvenire non oltre il 30° giorno dalle elezioni,
il Collegio dei Probiviri eleggerà il Presidente del Collegio stesso.
Per le questioni sottoposte al Collegio dei Probiviri, qualora non possa addivenire ad un
componimento amichevole delle questioni
stesse, esso si pronuncerà inappellabilmente ed il Consiglio Direttivo procederà alI
esecuzione della delibera.
Nel caso di dimissione dei membri del Collegio, questi saranno sostituiti con quelli che
seguono nella graduatoria riferita alle ultime elezioni.
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ART. 27
CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE
Non esistono cariche in seno all'Associazione all'infuori di quelle menzionate e stabilite
nel presente Statuto.
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L'Assemblea dei Consigli di Categoria e di Mestiere, su proposta del Consiglio Direttivo
dell'Associazione e purché in presenza di un bilancio in pareggio, può stabilire di attribuire, per alcune cariche, un gettone di presenza ed il relativo valore.
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ART. 28
SCIOGLIMENTO
L'Associazione potrà essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea Generale presa a
maggioranza di 3/4 dei votanti. L'Assemblea nominerà i liquidatori.
Il patrimonio dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma
190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge, sarà devoluto ad altra Associazione con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità .
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ART. 29
NORME GENERALI
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge
ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
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NORMA TRANSITORIA E FINALE
Tutte le cariche in corso alla data di approvazione delle presenti modifiche allo Statuto
Sociale avranno durata fino all'Assemblea dei Consigli di Categoria e di Mestiere dell'anno
2001.
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