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CONFARTIGIANATO TORINO

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita un'Associazione sindacale di categoria volontaria tra gli artigiani, i piccoli

imprenditori ed i lavoratori autonomi della Provincia di Torino.

Essa assume la denominazione di CONFARTIGIANATO TORINO  Unione Artigiana (indicata

in seguito come "Associazione"), con sede legale in Torino, attualmente in via Cernaia n. 20.

L'Associazione aderisce alla Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (Confartigianato)

con sede in Roma.

ART. 2

SCOPI E COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è apartitica, non ha scopi di lucro e si propone di

promuovere ed attuare tutte le iniziative atte ad agevolare le aziende associate

nell'espletamento delle formalità e degli obblighi legali necessari al migliore e corretto

andamento delle imprese stesse;

al fine pertanto di fornire un'assistenza il più possibile completa in materia di lavoro,

fiscale, commerciale, previdenziale ed in ogni

altro campo che possa interessare ovvero essere richiesto dagli associati, l'Associazione

potrà anche predisporre specifici servizi attinenti la tenuta ed elaborazione delle paghe,

della contabilità aziendale ai fini sia delle imposte indirette sia di quelle dirette, la

compilazione di dichiarazioni, atti, denunce di natura fiscale, tributaria, amministrativa,

etc. L'Associazione si propone altresì di:

a) collegare le aziende, le piccole imprese ed i laboratori artigiani, compresi gli artigiani

esercenti un'attività in conto proprio anche se non proprietari d'azienda o in ogni caso

senza dipendenti, operanti nel territorio provinciale per promuoverne la collaborazione;

b) adoperarsi con ogni mezzo allo sviluppo della produzione, attraverso il miglioramento

dell'istruzione tecnica ed artistica, promuovendo studi per la risoluzione dei problemi

in  tali  campi,  al  fine  di  perfezionare  le  qualità  proprie  dell'impresa  artigiana;

c) promuovere e partecipare ad ogni iniziativa di carattere culturale e produttivo, tesa

a valorizzare l'artigianato piemontese in Italia ed all'Estero;

 

d)  trattare  con  le  competenti  Organizzazioni  Sindacali  dei  lavoratori:

- la  stipulazione dei contratti di lavoro per il settore o le singole categorie;

Tutte le questioni inerenti i rapporti di lavoro in generale ed in particolare la soluzione

delle controversie che possano sorgere in relazione all'applicazione dei contratti nei

rapporti tra datori di lavoro e lavoratori;

e) raccogliere tutte le informazioni e i dati che interessano l'attività, il progresso tecnico,

artistico e commerciale dell'artigianato o comunque delle piccole aziende; istituire appositi

schedari di carattere economico-commerciale;

f) intrattenere e sviluppare costanti rapporti con tutte le Autorità locali (Comuni, Provincia,

Regione, ecc.) e Centrali, con le Organizzazioni della produzione e con tutti quegli Enti

con i quali intercorrono rapporti culturali, artistici, tecnici, economici e sindacali;

g) sviluppare contatti con il mondo della scuola favorendo le iniziative dirette al

miglioramento della formazione professionale ed artistica dei giovani. Non è consentita,

salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, la distribuzione,

anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale

durante la vita dell'Associazione.

 

ART. 3

AMMISSIONE ED ASSOCIAZIONE

Possono far parte dell'Associazione:

a) le imprese che la legislazione vigente definisce artigiane purché abbiano la sede

nell'ambito della Provincia di Torino;

b) le piccole imprese ed i lavoratori autonomi che pur non esercitando esclusivamente

un'attività di carattere artigianale sono in regola con la normativa  vigente;

c) gli artigiani non più in attività che siano stati iscritti all'Associazione per almeno 10

(dieci) anni.

L'ammissione deve essere richiesta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa,

che è tenuto a rilasciare tutti i dati necessari alla sua identificazione e quanto possa

essere richiesto ai fini statistici. Non è ammessa, per i soci, l'appartenenza ad altre

organizzazioni similari della Provincia. In caso di comprovata appartenenza ad altra

Associazione similare, l'associato cessa di far parte dell'Associazione su semplice

comunicazione della Presidenza e senza alcun diritto di rimborso della quota associativa.

Egli avrà comunque diritto di ricorrere (entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento)

al Collegio dei Probiviri il cui giudizio è inappellabile.

La richiesta di ammissione è accolta con il rilascio della tessera.

 

ART. 4

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'iscrizione all'Associazione vale per l'anno finanziario (12 mesi) stabilito dal Consiglio

Direttivo e s'intende tacitamente rinnovata

per un eguale periodo (e per i successivi anni) se non perviene da parte del socio lettera

raccomandata di dimissioni tre mesi prima della scadenza.


Gli associati s'impegnano a rispettare le norme del presente Statuto; inoltre non possono

trattare né tanto meno definire questioni di carattere generale se non attraverso gli

organi dell'Associazione.

Ciascun socio, in mancanza di formale autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo,

agisce esclusivamente in nome e per conto proprio senza vincolare l'Associazione.

Il socio in regola con i contributi associativi (di cui all'arto 5) ha diritto a tutti i servizi

offerti dall'Associazione ed a partecipare,

senza   vincoli   temporali,   alla   vita   associativa   in   tutte   le   sue   forme.

Gli Associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello

Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

Partecipa alle assemblee con diritto di voto.

È  eleggibile,  purché  in  attività,  ad  ogni  carica  sociale,  ad  eccezione

di  quella  di  Presidente,  a  partire  dal  2°  anno  di  iscrizione  all'Associazione.

Per ogni controversia ha diritto di ricorrere al Collegio dei Probiviri il cui giudizio è inappellabile.

Il socio s'impegna a versare i contributi di cui all'arto 5.


ART. 5

CONTRIBUTI

Ogni associato è tenuto a versare:

a) la  quota  associativa  per  l'anno  in  corso  entro  i  termini  previsti;

b) eventuali quote integrative.

Le quote di cui ai punti precedenti sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo

e non sono rivalutabili né trasmissibili ad altri se non agli eredi per causa di morte.


ART. 6

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

a) per lo scioglimento dell'Associazione, senza il diritto per il socio di pretendere la

restituzione del contributo già versato;

b) per mancato versamento del contributo annuale, nei termini d'uso;

c) per morte, per dimissioni, per condanne penali superiori ai sei mesi (esclusi i reati

colposi), per  fallimento, con diritto di riammissione in seguito a riabilitazione;

d) per deliberazione di espulsione del Consiglio Direttivo nei casi di:

. indegnità morale;

. mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 3;

. per gravi motivi.

La deliberazione di cui al punto d) del Consiglio Direttivo è adottata con il voto favorevole

della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo stesso, anche se non presenti

alla deliberazione.


ART. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea Generale dei Soci;

b) l'Assemblea dei Consigli di Categoria e di Mestiere;

c) il Consiglio Direttivo;

d) la Giunta Esecutiva;

e) il Presidente;

f) il Collegio dei Sindaci;

g) il Collegio dei Probiviri.

 

ART. 8

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ogni volta

che se ne ravvisi la necessità. L'Assemblea Generale delibera:

a) su relazioni del Presidente su questioni di particolare importanza relative all'impostazione

delle attività dell'Associazione e sulle finalità espresse dall'art. 2 del presente Statuto;

b) sulle proposte di modifica dello Statuto;

c) sulle proposte di scioglimento dell'Associazione.

 

ART. 9

ASSEMBLEA DEI CONSIGLI DI CATEGORIA E DI MESTIERE

I Consigli Provinciali di Categoria e di Mestiere, i cui Membri in

veste anche di grandi elettori rappresentano tutti i soci dell'Associazione, sono riuniti

in assemblea una volta all'anno per discutere

ed approvare le relazioni del Presidente e del Collegio dei Sindaci ed entro il mese di

maggio di ogni anno, i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione predisposti dal

Presidente e dal Direttore.

L'Assemblea dei Consigli di Categoria e di Mestiere elegge, con cadenza quadriennale:

a) il Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti in numero di tre effettivi e di due supplenti;

b) il Collegio dei Probiviri nel numero di sette componenti, scelti fra le persone che non

ricoprono cariche elettive nel Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Per le modalità di convocazione e funzionamento dell'Assemblea valgono le stesse regole

del presente Statuto contenute nelL'art. 10.

L'Assemblea dei consiglieri di categoria e di mestiere è inoltre chiamata a deliberare la

vendita degli immobili di proprietà dell'Associazione; la deliberazione, affinché abbia

validità, deve avere la partecipazione al voto di almeno i due terzi degli aventi diritto e

sarà esecutiva se avrà avuto il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

La convocazione dell'Assemblea per la cessione di immobili dovrà essere effettuata a

mezzo lettera raccomandata a.r. da spedirsi almeno due settimane prima della data stabilita.

 

ART. 10

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata mediante circolare e/o comunicazione sul periodico dell'Associazione

a firma del Presidente o di uno dei due vice Presidenti.

La convocazione è notificata agli associati da otto a quindici giorni prima della data

dell'Assemblea, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà

l'Assemblea stessa e con annesso l'ordine del giorno, al quale non potranno essere

apportate modifiche nel corso dell'Assemblea.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà

più uno degli associati in regola nei rapporti amministrativi con l'Associazione ed in

seconda convocazione, che dovrà avvenire il giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti.

È ammessa la facoltà di delega. La delega deve risultare da atto scritto e ogni socio non

può cumulare più di due deleghe. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei

presenti per alzata di mano; nel caso di richiesta, da parte di almeno un terzo dei 

presenti, delibera per scrutinio segreto.

Le  votazioni  per  elezione  sono  fatte  normalmente  a  scrutinio  segreto.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato tra i soci presenti. Il Presidente

dell'Assemblea,  all'inizio  della  riunione,  compierà  la  verifica  dei  poteri.

La funzione di Segretario verbalizzante è adempiuta dal Direttore dell'Associazione o da

un funzionario della stessa da lui incaricato. Le deliberazioni dell'Assemblea devono

risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante

e, nel caso di elezioni, anche dai due soci scrutatori.

 

ART. 11

CONSIGLIO DIRETTIVO:

SUE ATTRIBUZIONI E SUO FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo è composto dai Delegati di Categoria nominati dalle singole categorie

e da quelli di zona.

Possono far parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, sempre che il Consiglio stesso

ne deliberi l'accettazione, i Presidenti di altre Organizzazioni artigiane operanti nelle zone

della Provincia di cui all'art. 24, i quali avranno voto deliberativo o consultivo a discrezione

del Consiglio Direttivo stesso.

Potranno inoltre essere chiamati a far parte del Consiglio Direttivo, a titolo consultivo,

i presidenti, i vice-presidenti ed i delegati di categoria e di zona nonché gli associati dei

quali il Consiglio Direttivo ritenga opportuno utilizzare l'esperienza.

Le attribuzioni del Consiglio Direttivo sono le seguenti:

a) eleggere (a scrutinio segreto) in seconda convocazione, con distinte elezioni, il

Presidente e i due Vice Presidenti: per l'elezione dei due Vice Presidenti il consiglio

Direttivo potrà tener conto delle indicazioni fornite a tale proposito dal neoeletto Presidente;

b) eleggere (a scrutinio segreto) in seconda convocazione, con distinte elezioni, i membri

della Giunta Esecutiva;

 

c) esaminare le relazioni e i bilanci, predisposti dal Presidente e dal Direttore e la relazione

del Collegio dei Sindaci;

d) fissare l'entità e le modalità di riscossione dei contributi associativi ed integrativi;

e) determinare ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che esorbiti dall'ordinaria

amministrazione;

f) nominare il Direttore dell'Associazione;

g) deliberare sulle domande di ammissione di Enti o altre Associazioni all'Associazione stessa;

h) deliberare su eventuali adesioni dell'Associazione ad altri Enti o Associazioni;

i) designare i rappresentanti delle categorie in tutti quegli enti e organi nei quali tale

rappresentanza è richiesta o è reputata necessaria;

j) deliberare su ogni oggetto sottoposto dal Presidente e dalla Giunta Esecutiva;

k) ratificare la nomina dei delegati di zona;

I) indire referendum scritti per deliberazioni di particolare importanza che riguardino

tutte le categorie, escluse le elezioni degli organi dell'Associazione;

m) curare in genere il conseguimento dei fini statutari dell'Associazione ed il loro rispetto

da parte degli associati;

n) convocare l'Assemblea Generale se richiesta a norma dell'art. 8 del presente Statuto;

o) approvare l'istituzione di nuove categorie;

p) deliberare sull'espulsione dei soci a norma dell'art. 6;

q) decidere su tutte le variazioni strutturali dell'Associazione, compresa l'eventuale

organizzazione territoriale.

Per quanto riguarda i punti a) e b) viene precisato che in caso di parità di voti tra due

candidati sarà eletto il più anziano di età, a meno che il Consiglio non deliberi, a

maggioranza, di ripetere l'operazione di voto.

I candidati alle cariche di Presidente o di Vice Presidente possono anche essere scelti

al di fuori del Consiglio Direttivo fra gli iscritti all'Associazione con almeno cinque anni

di anzianità di iscrizione purché in attività: non è pertanto vincolante il fatto che i candidati

siano stati precedentemente eletti delegati di categoria.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni quattro mesi e in ogni caso quando ne

faccia richiesta il Presidente o la metà dei componenti del Consiglio. È presieduto dal

Presidente e in caso di sua assenza od impedimento da uno dei due Vice Presidenti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti

e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal

Presidente, o da suo sostituto, e dal Segretario verbalizzante.

La funzione di Segretario verbalizzante è adempiuta dal Direttore o da un funzionario

dell'Associazione da lui incaricato.

I membri del Consiglio Direttivo, che non intervengono a tre riunioni consecutive, senza

giustificato motivo, decadono dalla carica ne sono sostituiti su designazione delle categorie

di appartenenza.

 

ART. 12

GIUNTA ESECUTIVA E SUOI COMPITI

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, da due Vice Presi-

denti e da due Membri eletti in seno al Consiglio Direttivo.

La Giunta Esecutiva adempie ai compiti ed esercita i poteri conferitele dal Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza, la Giunta Esecutiva può esercitare poteri, anche senza il conferimento

degli stessi da parte del consiglio Direttivo, purché questi li ratifichi nella sua prima

riunione successiva all'esercizio di tali poteri.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente o dalla maggioranza dei suoi membri.

Essa è validamente costituita con la presenza di quattro membri ed è indispensabile la

presenza del Presidente o di uno dei due Vice Presidenti. Delibera a maggioranza assoluta

dei membri presenti.

 

ART. 13

PRESIDENTI E SUOI COMPITI

Il Presidente esegue le deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo,

della Giunta Esecutiva e cura che l'andamento dell'Associazione sia conforme allo Statuto.

Egli rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Predispone i bilanci annuali con il Direttore.

Deposita la firma presso quegli Istituti di Credito nei quali l'Associazione deposita i fondi sociali.

Ha il compito di tentare la conciliazione delle vertenze di qualsiasi tipo insorte tra i soci,

prima di rimetterle alla decisione dei Collegio dei Probiviri.

Presiede la Giunta Esecutiva, il Consiglio Direttivo e ne sottoscrive i verbali. Convoca

l'Assemblea Generale e l'Assemblea dei Consigli di Categoria e di Mestiere.

Gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione presentando relazioni periodiche

sull'andamento della medesima. Mantiene inoltre contatti con gli organi provinciali,

regionali, nazionali e di governo e con tutti gli Enti che possono interessare l'Associazione.

 

ART. 14

VICE PRESIDENTI E LORO COMPITI

I due Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e,

con sua delega scritta; adempiono alle funzioni indicate nell'articolo precedente.

Qualora, per qualsiasi motivo, si rendesse vacante la carica di Presidente, le funzioni

vengono assunte ad interim dal Vice Presidente che al momento dell'elezione ha raccolto

il maggior numero di voti (a parità di voti le mansioni saranno svolte dal Vice Presidente

più anziano per carica ricoperta).

Tale Vice Presidente dovrà procedere, entro trenta giorni, a convocare il Consiglio Direttivo

per l'elezione del nuovo Presidente.

 

ART. 15

COLLEGIO DEI SINDACI O REVISORI DEI CONTI

Ai Sindaci o Revisori dei Conti sono demandate, in quanto applicabili, le funzioni di cui

agli artt. 2403,2404,2407 del Codice Civile vigente.

I Sindaci, eletti dall'Assemblea dei Consigli di Categoria e di Mestiere in numero di tre

effettivi e due supplenti, nella loro prima riunione eleggeranno il proprio Presidente.

Essi possono partecipare - se richiesti - alle sedute del Consiglio Direttivo a titolo

puramente consultivo, sempre per quanto riguarda le materie finanziarie ed amministrative.

Possono essere eletti alla funzione di Sindaco persone che abbiano particolare competen-

za in materia amministrativa, anche se estranei all'Associazione.

Per quanto concerne le eventuali sostituzioni dei Sindaci, si rinvia all'art. 2401 del Codice

Civile vigente in quanto applicabile.

 

ART. 16

DURATA DELLE CARICHE

Il Presidente, i due Vice Presidenti, i Membri della Giunta Esecutiva, i Membri del Consiglio

Direttivo, i Delegati ed i Consiglieri di Mestiere, i Delegati di zona, il Collegio dei Sindaci,

il Collegio dei Probiviri, durano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili ad eccezione

del Presidente che è eleggibile solo per due mandati consecutivi.

Qualora alle cariche di Presidente o di Vice Presidente venga eletto un delegato di

categoria, lo stesso può cessare di rappresentare la sua categoria e in tal caso la sua

carica viene ricoperta - anche in Consiglio Direttivo, dal Delegato di Mestiere appartenente

alla stessa Categoria che ha ricevuto più voti dopo quelli attribuiti al Delegato di Categoria

ora presidente o vicepresidente.

Analogamente al delegato di mestiere eletto Presidente subentrerà nella carica il

"Consigliere del suo mestiere che gli succede in graduatoria" .

Nel caso che qualche componente il Consiglio Direttivo venga chiamato a ricoprire cariche

pubbliche, il Consiglio Direttivo stesso potrà riconoscere eguale possibilità stabilita nel

precedente comma al Consigliere interessato, in seguito a sua precisa domanda.

Il Presidente, i due Vice Presidenti, i Membri del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva

e degli altri organi sociali decadono dalla carica nel caso in cui esplichino attività partitica

particolarmente assorbente, con la possibilità, venuta meno l'impegno partitico, di

ripresentarsi alle successive elezioni.

Spetterà al Consiglio Direttivo pronunciarsi su questi casi, con possibilità dell'interessato

di rivolgersi al Collegio dei Probiviri.

 

ART. 17

PATRIMONIO E CASSA DELL'ASSOCIAZIONE

La cassa dell'Associazione è costituita:

. dalle quote associative e integrative versate dagli associati;

. dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;

. dagli interessi attivi dei depositi bancari;


. dalle erogazioni fatte da soci, persone ed Enti, purché finalizzate all'attività dell'Associazione.

Con detti fondi si provvederà alle spese per il funzionamento dell'Associazione ed a tutti

gli impegni in genere per lo svolgimento dell'attività associativa.

 

ART. 18

CONSIGLIO ARTISTICO

In seno all'Associazione potrà essere costituito un Consiglio Artistico composto da artisti

e artigiani di chiara fama e provata competenza.

Tale Consiglio avrà un proprio regolamento che diverrà parte integrante del presente

Statuto, previa ratifica del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

 

ART. 19

COLLEGIO   DEI   MAESTRI   ARTIGIANI   ED   ESPERTI   DI   MESTIERE

Qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità si potrà costituire un Collegio dei Maestri

Artigiani ed Esperti di Mestiere.

Tale organo avrà un proprio regolamento che diverrà parte integrante del presente

Statuto previa ratifica del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

 

ART. 20 - ORGANIZZAZIONE DELLE ARTI E DEI MESTIERI

Gli iscritti all'Associazione sono ripartiti a seconda della loro attività in mestieri e categorie.

Ogni categoria può comprendere più mestieri, il cui numero può variare sia col sorgere

di  nuove  attività  e  tecnologie,  sia  con  la  scomparsa  di  alcuni  di  essi.

I soci appartenenti ad ogni mestiere eleggono in assemblea i propri Consiglieri in numero

massimo di sette.

Spetta ai Consiglieri di Mestiere eleggere il Delegato di Mestiere. A loro volta i Delegati

di Mestiere appartenenti ad una medesima categoria eleggono il Delegato di Categoria

il quale farà parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Nel caso di categorie composte da un unico mestiere, i Consiglieri eletti prowederanno

direttamente all'elezione del Delegato di Categoria.

Qualora un mestiere fosse composto da meno di dieci aderenti gli stessi saranno

raggruppati in altro mestiere della medesima categoria.

Alle cariche di Delegato di Mestiere o di Delegato di Categoria non potranno essere eletti

gli associati che non sono più in attività alla data dell'Assemblea di cui al successivo art. 22.

Il Delegato di Categoria o di Mestiere che dovesse cessare la propria attività nel corso

del mandato decadrà dalla carica salvo il parere contrario del Consiglio di Categoria su

istanza del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Qualora per qualsiasi motivo si rendesse vacante la carica di Delegato di Categoria, le

funzioni vengono assunte ad interim dal Delegato di Mestiere più anziano o, nel caso

 

di  categorie composte da un unico mestiere, dal Consigliere più anziano.

Il Delegato ad interim dovrà procedere, entro trenta giorni, a convocare i Delegati di

Mestiere per l'elezione del nuovo Delegato di Categoria.

 

ART. 21

ASSEMBLEA ED ELEZIONI DEI DELEGATI DI CATEGORIA E DEI DELEGATI DI

MESTIERE

Ogni quadriennio saranno indette, tra gli associati in attività, le elezioni per il rinnovo

delle cariche sociali nelle categorie, secondo le modalità previste negli artt. 10 e 21.

La convocazione dell'Assemblea di Categoria e del Mestieri in essa rientranti sarà effettuata

dal Delegato di Categoria in carica.

Le elezioni dovranno essere concluse entro il mese di ottobre successivo all'Assemblea

dei Consigli di Categoria e di Mestiere.

Il Delegato di Mestiere nominato Delegato di Categoria potrà mantenere la sua carica

originaria: nel caso in cui rifiuti sarà sostituito nel disimpegno del primitivo incarico dal

Consigliere  del  suo  mestiere  che  gli  succede  nella  graduatoria  delle  votazioni.

Alla riunione dei Delegati di Mestiere per la nomina del Delegato di Categoria dovrà

essere presente la metà più uno degli aventi diritto, con facoltà di delega non superiore

ad una per ogni Delegato. Le votazioni dovranno risultare da verbale redatto dal Segretario

dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, portati a

conoscenza  dell'Assemblea  e  trasmessi  alla  Direzione  dell'Associazione.

A tali elezioni può presenziare, con le funzioni di osservatore e tutore delle norme

statutarie, un membro del Consiglio Direttivo inviatovi dallo stesso.

 

ART. 22

ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE

Al fine di valorizzare anche la realtà territoriale oltre a quella delle categorie, l'Associazione

potrà provvedere ad un'organizzazione provinciale più capillare istituendo delegati zonali:

la determinazione delle zone e la nomina dei singoli delegati saranno deliberate dal

Consiglio Direttiva. Tali zone potranno comprendere un solo Comune ovvero più Comuni

limitrofi e dovranno avere una consistenza di almeno 150 associati.

Tali Delegati parteciperanno alle riunioni del Consiglio Direttiva senza diritto di voto.

Inoltre all'Associazione possono aderire anche Associazioni artigiane autonome operanti

nel territorio provinciale che intendono mantenere, per motivi di carattere contingente,

la loro autonomia organizzativa. L'accettazione di tali associazioni dovrà essere approvata

dal Consiglio Direttiva, previa richiesta deliberata dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione

richiedente.

Il Presidente dell'organismo entrante farà parte di diritto del Consiglio Direttiva

dell'Associazione con voto deliberativo o consultivo a discrezione del Consiglio Direttivo

stesso. I soci saranno informati dell'avvenuta adesione tramite comunicazione sul periodico

dell'Associazione.

Confartigianato Torino - www.confartigianatotorino.it

 

ART. 23

ATTRIBUZIONE E COMPITI DEI DELEGATI DI CATEGORIA, DEI DELEGATI DI

MESTIERE E DEI DELEGATI DI ZONA

Ai delegati di Categoria, oltre ai compiti loro assegnati per l'appartenenza al Consiglio

Direttivo ed espressi nell'art. 11 del presente Statuto, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) curare l'efficienza associativa della propria categoria attraverso periodiche riunioni

del Consiglio di Categoria;

b) esplicare tutta la loro attività in concordia con il Consiglio Direttivo per la realizzazione

degli scopi e compiti dell'Associazione, espressi nell'art. 2 del presente Statuto.

I Delegati di Mestiere devono:

a) collaborare strettamente con i Delegati di Categoria per il raggiungimento dell'efficienza

associativa degli appartenenti al proprio mestiere;

c) prestare tutto il loro ausilio per il raggiungimento degli scopi enunciati nell'art. 2

del presente Statuto sempre nel limite della loro competenza.

Ai Delegati di zona potranno essere attribuiti i seguenti compiti:

a) collaborare con i Delegati di Mestiere per il raggiungimento dell'inquadramento

associativo degli artigiani della zona:

b) riferire alla direzione dell'Associazione sui problemi e sulle questioni tecniche che si

presenteranno durante la discussione nelle riunioni di zona.

 

ART. 24

DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Direttore ha il compito di attuare tutti i provvedimenti presi dai Presidenti e dal Consiglio

Direttivo, sovrintendendo su tutti gli uffici dell'Associazione e provvedendo al buon

andamento dei servizi dei quali è responsabile:

a) dirigere gli Uffici ed impartire direttive al personale da lui dipendente per quanto riguarda:

1. trattamento economico;

2. disciplina;

3. orario di lavoro;

4. ripartizione di compiti;

b) mantenere il collegamento con eventuali servizi esterni dell'Associazione;

c) provvedere all'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta

Esecutiva e di quegli incarichi che gli fossero affidati dal Presidente;

d) assecondare l'opera di quei dirigenti che fossero investiti di particolari incarichi sia

di carattere continuativo sia temporaneo, affiancandoli, ove occorra, con l'assistenza di

funzionari o impiegati;

e) curare i rapporti di segreteria con la Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato

e tenere informato il Consiglio Direttivo sulle disposizioni interessanti le varie categorie

ed il complesso organizzativo;

f) segnalare al Consiglio Direttivo quei provvedimenti che ritiene opportuni al miglior

funzionamento interno ed al maggior sviluppo organizzativo;


g) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva in qualità di

segretario e consulente, esponendo il proprio parere su ogni questione;

h) partecipare alle Assemblee Generali in qualità di segretario verbalizzante. In caso di

necessità potrà delegare un funzionario dell'Associazione a svolgere la funzione di

segretario verbalizzante.

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo e non può ricoprire alcuna carica sociale.

In proposito si potrà tenere conto dei suggerimenti della Confederazione Generale Italiana

dell'Artigianato.

 

ART. 25

ANNO FINANZIARIO

Canna finanziario dell'Associazione va dal! o gennaio a13! dicembre di ogni anno e potrà

essere variato dal Consiglio Direttivo. Annualmente dovrà essere redatto un rendiconto

economico e finanziario rispecchiante l'andamento delle attività dell'Associazione.

La campagna del tesseramento per il nuovo anno finanziario potrà comunque iniziarsi

già con il! o novembre di ogni anno.

 

ART. 26

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Qualunque controversia di carattere associativo che dovesse sorgere fra gli aderenti

all'Associazione, può essere deferita all'esame del Collegio dei Probiviri, composto di

sette   membri, che ne tenterà il componimento in via amichevole.

Il Collegio dei Probiviri dovrà soprattutto stabilire se l'operato dei soci deferiti al suo

giudizio sia stato di danno all'immagine dell'Associazione, alle sue strutture e contrario

alle norme dello Statuto e ai doveri dei soci.

Nei confronti dei soci, il Collegio dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:

1) riprovazione;

2) sospensione;

3) espulsione.

Nella sua prima convocazione, che dovrà avvenire non oltre il 30° giorno dalle elezioni,

il Collegio dei Probiviri eleggerà il Presidente del Collegio stesso.

Per le questioni sottoposte al Collegio dei Probiviri, qualora non possa addivenire ad un

componimento amichevole delle questioni

stesse, esso si pronuncerà inappellabilmente ed il Consiglio Direttivo procederà alI

esecuzione della delibera.

Nel caso di dimissione dei membri del Collegio, questi saranno sostituiti con quelli che

seguono nella graduatoria riferita alle ultime elezioni.

 

ART. 27

CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Non esistono cariche in seno all'Associazione all'infuori di quelle menzionate e stabilite

nel presente Statuto.


L'Assemblea dei Consigli di Categoria e di Mestiere, su proposta del Consiglio Direttivo

dell'Associazione e purché in presenza di un bilancio in pareggio, può stabilire di attribuire, per alcune cariche, un gettone di presenza ed il relativo valore.

 

ART. 28

SCIOGLIMENTO

L'Associazione potrà essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea Generale presa a

maggioranza di 3/4 dei votanti. L'Assemblea nominerà i liquidatori.

Il patrimonio dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma

190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla

legge, sarà devoluto ad altra Associazione con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità.

 

ART. 29

NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge

ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

NORMA TRANSITORIA E FINALE

Tutte le cariche in corso alla data di approvazione delle presenti modifiche allo Statuto

Sociale avranno durata fino all'Assemblea dei Consigli di Categoria e di Mestiere dell'anno

2001.

 
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