IVA - Imposta sul valore aggiunto PDF Stampa E-mail

Quali sono le scadenze periodiche per i versamenti dell'Iva?

Salvo, proroghe, le scadenze sono:
• per i contribuenti con liquidazione mensile, il versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente scade il 16 di ogni mese;
• per i contribuenti trimestrali per opzione, il versamento dell'IVA deve avvenire entro il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 marzo (16 febbraio invece per i trimestrali speciali senza l'aumento dell'1%)

L'importo dovuto è soggetto ad un aumento dell'1% a titolo di interessi.

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Chi deve versare l'acconto Iva ed entro quale termine?

Devono versare l'acconto Iva i soggetti tenuti agli obblighi di liquidazione e versamento dell'IVA, entro il 27 dicembre di ogni anno.

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C'è un limite minimo per i versamenti delle liquidazioni periodiche Iva?

Il limite minimo è di Euro 25,82 (pari al Lit. 50.000).
Inoltre, qualora il contribuente abbia un debito IVA inferiore a tale limite, potrà versarlo insieme al debito IVA del periodo successivo, avente un importo superiore a Euro 25,82.

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Quali sono i codici tributo per i versamenti trimestrali Iva?

Per i contribuenti trimestrali, i codici tributo sono:
• 6031 relativo al primo trimestre;
• 6032 relativo al secondo trimestre;
• 6033 relativo al terzo trimestre;
• 6034 relativo al quarto trimestre;
• 6035 relativo al versamento Iva in acconto. Invece per i contribuenti mensili, i codici tributo sono:
• 6001 relativo al mese di gennaio;
• 6002 relativo al mese di febbraio;
• 6003 relativo al mese di marzo;
• 6004 relativo al mese di aprile;
• 6005 relativo al mese di maggio;
• 6006 relativo al mese di giugno;
• 6007 relativo al mese di luglio;
• 6008 relativo al mese di agosto;
• 6009 relativo al mese di settembre;
• 6010 relativo al mese di ottobre;
• 6011 relativo al mese di novembre;
• 6012 relativo al mese di dicembre;
• 6013 relativo al versamento acconto Iva di dicembre.

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Come si calcola l'acconto Iva?

Ci sono tre metodi per calcolare l'acconto Iva: 1. Metodo storico (più utilizzato)
L'acconto Iva calcolato utilizzando questo metodo è pari all'88% di quanto è stato versato l'anno precedente (o si sarebbe dovuto versare) per lo stesso mese/ trimestre di riferimento.

2. Metodo revisionale
L'acconto è pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso.

3. Il terzo metodo prende in considerazione l'Iva che si dovrebbe versare sulla base delle operazioni attive e passive eseguite dal 1 dicembre (o dal 1 ottobre, a seconda di quale liquidazione si adotti) al 20 dicembre.

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Chi è esonerato dal versamento dell'acconto Iva?

Sono esonerati dal versamento dell'acconto :
• I soggetti che nell'anno precedente avevano un debito IVA di importo inferiore ad Euro 117,24 oppure vantavano un credito d'imposta;
• I contribuenti che dovrebbero versare un importo inferiore ad Euro 103,29;
• I contribuenti che hanno fondato motivo di prevedere la chiusura dell'anno di imposta con un debito inferiore ad Euro 117,24 oppure con un credito Iva;
• I contribuenti che abbiano iniziato l'attività nell'anno in corso o che la abbiano cessata entro il 30.9 (se con liquidazione Iva trimestrale) o entro il 30.11 (liquidazione Iva);
• Coloro che si avvalgono dei regimi agevolati cosiddetti "attività marginali".

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Le operazioni IVA internazionali: le esportazioni art.8 DPR 633/72

Per operazione di esportazione si intende il trasferimento a titolo oneroso o gratuito della proprietà o di altro diritto reale di godimento, di beni con conseguente spedizione o trasporto di essi dal territorio UE ad uno Stato extra Unione Europea. Le operazioni di esportazione sono operazioni non imponibili a livello IVA in Italia, anche se esse stesse rientrano pienamente nel volume d'affari e danno vita a tutti gli obblighi previsti in materia di operazioni IVA, quali fatturazione, registrazione, dichiarazione e danno diritto alla possibilità di detrazione o alla facoltà di richiedere l'IVA a rimborso.

Abbiamo due tipi di esportazioni:

• esportazioni dirette - regolamentate dall'Art. 8 lett. A e lett. B)
• esportazioni indirette - regolamentate dall'Art. 8 lett. C)

Le esportazioni indirette sono:
le cessioni effettuate da fornitori italiani mediante consegna dei beni in Italia a soggetti esportatori abituali, i quali sono agevolati dalla possibilità di acquistare forniture con IVA non imponibile fino ad un plafond di non imponibilità comunicato sotto la propria responsabilità da parte degli stessi esportatori abituali, mediante dichiarazione d'intento.
Le esportazioni dirette:
1. cessione di beni mediante trasporto o spedizione fuori territorio U.E. ad opera del cedente:
2. il cedente Italiano vende un bene ad un cliente Giapponese, l'operazione non è intracomunitaria, quindi è un'esportazione.

Le esportazioni dirette possono essere di tre tipi:
1.cessione di beni mediante trasporto o spedizione fuori dai territori U.E. ad opera del cedente stesso o tramite un commissionario, incaricato dal cedente al trasporto o alla spedizione;
2. triangolazioni;
3. cessione di beni direttamente nel luogo di origine (in territorio U.E.) a cessionario estero che si trova sul territorio U.E. ed effettua egli il trasporto nel Paese extra U.E.

Primo tipo:
Il cedente può direttamente provvedere alla spedizione, nel qual caso l'operazione deve risultare oltre che da fattura immediata, anche dall'emissione di un documento doganale, la bolla doganale o DAU, che riepiloga tutti gli elementi essenziali della fattura e la natura dell'operazione, e la fattura deve essere vistata dall'Ufficio Doganale Italiano, al momento del transito in dogana della merce.
Senza bolletta doganale vistata, l'operazione non può essere non imponibile.
Attenzione ! in questo caso l'emissione della fattura deve essere da parte del cedente immediata, in quanto non è prevista la fatturazione differita in questo caso:
• Il cedente italiano si avvale durante la cessione di un commissionario per il trasporto o la spedizione, quindi si rivolge a terzi; in questo caso l'operazione di cessione e quella di trasporto sono entrambe non imponibili ex art. 8 lett. A).

Anche in questo caso, la non imponibilità dell'operazione deve sottostare all'obbligo di emissione del DAU (bolla doganale) e la fattura deve essere vistata dagli organi preposti alla dogana italiana.
Tuttavia in questo caso il cedente italiano può emettere una fattura differita con conseguente emissione di Documento di Trasporto (DDT):

Il DDT deve essere emesso in duplice copia (almeno), in carta libera, e deve contenere:
• numero progressivo;
• data di consegna o di trasporto;
• indicazione delle generalità dei soggetti cedente e cessionario;
• generalità dell'incaricato al trasporto;
• descrizione della natura, qualità e quantità dei beni trasferiti.

Il DDT deve contenere inoltre altri due dati:
• la destinazione estera del bene;
• il tipo di operazione (triangolazione, operazione con esportazione tramite commissionario).

A questo punto il DDT deve essere esibito in dogana, e gli organi accertatori faranno le opportune verifiche con la fattura differita, ed integreranno il DDT con gli elementi propri della Bolletta Doganale:

Secondo tipo:
Il cedente Italiano A cede il bene ad altra impresa (supponiamo per comodità che sia Italiana anch'essa) B, che la esporta al cliente estero C.
il trasporto deve essere ad opera del cedente A! (punto fermo)
perché sia triangolazione e quindi tutti e due A e B emettano fattura non imponibile ex art. 8 lett. A) occorre che il trasporto del bene fuori U.E. sia fatto direttamente o indirettamente tramite A cedente e non a cura del cessionario B.
in questo tipo di operazione è concessa la facoltà di avvalersi della fatturazione differita in capo al cedente, con emissione di DDT secondo le modalità già esplicate.

Terzo tipo:
In questo caso il Giapponese viene in Italia ed acquista direttamente il bene dal cedente Italiano, provvedendo Lui stesso allo sdoganamento della merce.
In questo caso l'operazione sarebbe imponibile IVA a tutti gli effetti, perché si verificherebbe la presenza di tutti i presupposti soggettivo, oggettivo, territoriale, e l'operazione sarebbe conclusa sul territorio nazionale; tuttavia se il cessionario estero provvede entro 90 giorni allo sdoganamento della merce acquistata, l'operazione rientra nella non imponibilità ex art. 8 lett. B) .
L'operazione è non imponibile se la fattura immediata risulta regolarmente vidimata alla dogana italiana.
Quindi è importante che il cedente richieda al cessionario estero il rilascio della copia della fattura stessa vistata in dogana.
Il conseguente DAU emesso alla Dogana rimane in possesso del solo cessionario estero.
le esportazioni indirette:
si tratta di operazioni che prevedono innanzi tutto la qualifica di esportatore abituale da parte del cessionario.
Le imprese che hanno rapporti abituali con l'estero e con quelli U.E. sono premiati dallo Stato assumendo al qualifica di esportatore abituale e la facoltà di acquistare da fornitori, italiani e no, con IVA non imponibile ex art. 8 lett. C) entro il limite annuale di un plafond.
Chi sono i soggetti qualificati come esportatori abituali ?
Sono quegli operatori che nel corso del periodo d'imposta precedente hanno prodotto un volume d'affari di cui minimo il 10% sia rappresentato da operazioni di esportazione diretta, servizi internazionali, operazioni con la Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitari.
È chiaro che non possono essere definiti esportatori abituali i soggetti che hanno appena iniziato l'attività.
Questi, avendo realizzato operazioni non imponibili nel corso dell'anno precedente di cui sopra sottolineato, sommano i corrispettivi di tali operazioni, e se acquistano la qualifica di esportatori abituali possono avvalersi del plafond pari alla somma di queste operazioni, e richiedere ai fornitori l'applicazione della non imponibilità fino a capienza di tale plafond.
Questo è il cosiddetto plafond fisso, o a base annuale. Il più semplice da calcolare.
Con questo plafond si possono acquistare merci, beni strumentali, servizi. Sono esclusi gli acquisti di terreni e fabbricati.
L'importante è che nell'acquistare, l'esportatore abituale tenga sempre presente il suo plafond, perché in caso di splafonamento sono previste pesanti sanzioni.

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Quali sono gli obblighi dell'esportatore abituale?

questi devono presentare una dichiarazione di intento ai fornitori, su modello ministeriale. La dichiarazione di intento è operazione obbligatoria, e può essere emessa per singole operazioni o per più operazioni.
Deve essere precedente all'emissione della fattura delle relative operazioni.
Mantiene una validità limitata nel tempo fino al 31 dicembre dell'anno di emissione.
La dichiarazione di intento deve essere redatta in duplice copia e numerata progressivamente, dall'emittente.
Deve poi essere registrata o su apposito registro delle dichiarazioni d'intento o sul registro IVA vendite (o corrispettivi) naturalmente scritto a penna.
L'annotazione sul registro deve avvenire entro 15 giorni alla sua emissione.
Chi riceve la dichiarazione di intento (il fornitore di esportatori abituali) deve numerare progressivamente questa lettera, entro 15 gg. dal ricevimento; ed annotarla sul registro IVA acquisti.
Il fornitore deve indicare la non imponibilità dell'operazione e gli estremi della dichiarazione d'intento.
I fornitori di esportatori abituali vanno spesso a credito, e se hanno per clienti solo esportatori abituali avranno la possibilità di richiedere il rimborso annuale.

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