SISTRI: Cosa succede con la nuova proroga PDF Stampa E-mail

Si informa che è in fase di registrazione finale e di successiva pubblicazione sulla G.U. il Testo Unico dei decreti ministeriali che hanno disciplinato il SISTRI. Il provvedimento stabilisce lo slittamento del termine relativo al pagamento dei contributi 2011 dal 31 gennaio al 30 aprile p.v.

Confartigianato ha condotto, sia collettivamente, sia individualmente, una serie di azioni a livello politico-sindacale finalizzate a richiedere per le imprese iscrittesi al SISTRI nel 2010 il giusto esonero dal versamento del contributo per l’anno 2011.

Ciò poiché nel corso del 2010 il Sistema non è, di fatto, mai entrato in funzione. Non si è ancora, tuttavia, a conoscenza di alcuna risposta ufficiale del Ministero dell’Ambiente in merito. Si rinnova la richiesta di esonero dal versamento del contributo SISTRI per l'anno in corso, per i soggetti iscrittisi nel corso del 2010.

Ci si trova dunque al momento nella paradossale situazione di non sussistere ancora chiarezza, in un considerevole numero di casi, su quanto ammonti il contributo annuale di cui sopra.  Ci si riferisce a tutte le imprese che hanno avviato una procedura di conguaglio ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.M. 9 luglio 2010. Come è noto, la procedura di conguaglio fornita dal Ministero dell’Ambiente si è rivelata, invero, poco chiara. Le ultime notizie di gennaio 2011 fornite dal call center SISTRI a riguardo sono che il conguaglio può essere richiesto solo da aziende che producono esclusivamente rifiuti pericolosi, con i limiti specificati nella tabella del D.M. 9 luglio 2010.

In altre parole: se un'impresa produce rifiuti pericolosi e non pericolosi e si è iscritta al SISTRI per entrambe le tipologie di rifiuto, in seguito alla richiesta di conguaglio vedrà modificata d’ufficio la sua iscrizione al SISTRI e potrà gestire con il nuovo sistema solo i rifiuti pericolosi, mentre dovrà continuare ad annotare i non pericolosi su registro cartaceo.

Poiché il suddetto call center SISTRI è l’unico interlocutore ufficiale con le imprese e con le Associazioni territoriali/società di servizi, con la presente chiediamo una mirata azione di verifica in tal senso, che porti ad una smentita, rapida ed univoca, su tale interpretazione dei criteri di conguaglio e una revisione dello stato attuale delle pratiche di iscrizione in questo momento già modificate. La modifica d’ufficio pare inopportuna, inappropriata ma soprattutto illegittima, poiché priva di fondamenti giuridici nel corpus normativo SISTRI.

E’ evidente comunque che, se verrà confermata la possibilità di conguaglio solo per le aziende che producono esclusivamente rifiuti pericolosi, l’agevolazione concessa dal Ministero con il DM 9/7/2010 sarebbe, in concreto, rivolta a pochissime imprese e quindi davvero poco significativa ed iniqua.

(25 gennaio 2011)