Aliquote gestione separata INPS PDF Stampa E-mail

Quadro riepilogativo per l'anno 2011

La presente informativa intende riepilogare le aliquote contributive previste per l’anno 2011 nei confronti dei soggetti iscritti presso la Gestione separata, sulla base delle indicazioni fornite all’INPS con la circ. 9.2.2011 n. 30.

Si ricorda innanzitutto che sono tenute all’iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in particolare, le seguenti tipologie di lavoratori:
• collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;
• professionisti senza Cassa di previdenza di categoria;
• associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
• venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (ferma la franchigia di 5.000,00 euro di
reddito annui non assoggettabili a contribuzione).
Ai fini della contribuzione dovuta, i suddetti soggetti vengono distinti tra:
• soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, né pensionati;
• soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (diretti, indiretti o
di reversibilità).
In relazione ai soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, dall’1.1.2011
continua quindi ad applicarsi l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) del 26%, come nel 2010. Con riguardo ai soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, resta ferma l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) del 17%, applicabile dall’1.1.2008.
Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati,
occorre inoltre tenere presente che:
• resta fermo l’obbligo di versare un contributo aggiuntivo, finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall’INPS, ove ne ricorrano i presupposti, a titolo assistenziale (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare);
• l’aliquota contributiva assistenziale ammonta, a decorrere dal 7.11.2007, allo 0,72%.Per i soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione, il contributo assistenziale dello 0,72% continua a non essere dovuto.
Anche nel 2011 continuano ad applicarsi le ordinarie regole di ripartizione dell’onere contributivo, come di seguito riepilogato. Nei confronti dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi, i contributi dovuti sono ripartiti:
• per 1/3, a carico del lavoratore;
• per 2/3, a carico del committente.
Nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, l’onere contributivo è ripartito:
• per il 55%, a carico dell’associante in partecipazione;
• per il restante 45%, a carico dell’associato.
Nei confronti dei venditori a domicilio e dei lavoratori autonomi occasionali, i contributi dovuti sono ripartiti:
• per 1/3, a carico del lavoratore;
• per 2/3, a carico del committente.
Per i liberi professionisti è confermata la facoltà di rivalsa nella misura del 4% dei compensi lordi.

(7 marzo 2011)