| Sopra 3000 €: obbligo comunicazione al Fisco |
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I dettagli del nuovo adempimento È stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 dicembre 2010, con il quale si sono disciplinate le modalità di attuazione dell’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010 n. 122. La disposizione di cui trattasi prevede l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate, da parte di soggetti titolari di partita IVA, le operazioni di cessione/acquisto di beni ovvero di prestazione di servizi di importo pari o superiore a € 3.000,00. Sin d’ora, al di la del merito della disposizione, si fa presente che la stessa comporta rilevanti aggravi amministrativi sia per l’impresa/professionista interessato al nuovo adempimento, sia per il soggetto che si occupa della tenuta delle contabilità. Il limite di € 3.000,00 va così interpretato:
Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti. Il predetto limite è da considerarsi annuale per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e per gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici. Limiti di importo e decorrenze provvisorie Per il solo anno 2010 il limite di € 3.000,00 (oltre IVA) è elevato a € 25.000,00 (oltre IVA) e l’obbligo di invio della comunicazione riguarda le sole operazioni per cui è stata emessa la fattura (dunque, non vi è obbligo per scontrini o ricevute fiscali di qualsiasi importo). Anno 2010: fatture emesse ricevute di importo superiore € 25.000,00 oltre IVA ---> termine per l'invio della comunicazione: 31/10/2011 Dal 1/1/2011: fatture emesse ricevute di importo superiore € 3.000,00 oltre IVA ---> termine per l'invio della comunicazione anno 2011: 30/04/2012 Dal 1/5/2011: anche scontrini fiscali e ricevute di importo pari o superiore a € 3.600,00 ---> termine per l'invio della comunicazione anno 2011: 30/04/2012 Sanzioni L’art. 21 del citato D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, stabilisce che per l’omissione delle comunicazioni, nonché per l’invio con dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all’articolo 11 D.Lgs. n. 471/97 (sanzione amministrativa da € 258,22 a € 2.065,82). (12 marzo 2011) |


